Lo Statuto di Easyvela asd
STATUTO di EASYVELA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Art. 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA
L’associazione già denominata " EasyVela", assume la denominazione “Associazione sportiva dilettantistica” avente sede legale in Milano, Via G. Ripamonti, 201 – 20141 Milano, ed ha una durata indeterminata.
Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del consiglio direttivo
Art. 2 - OGGETTO SOCIALE
L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto l'esercizio , la promozione e la diffusione della navigazione a vela d'altura.
In particolare l’associazione sportiva dilettantistica EasyVela:
- Organizza crociere nel Mediterraneo e in ogni Mare o Oceano del Mondo.
- Organizza corsi di navigazione costiera e d’altura, corsi di navigazione stimata, astronomica e satellitare, corsi di meteorologia e corsi per il rilascio di patenti nautiche.
- Promuove incontri fra gli associati tendenti a perseguire scambi di idee, esperienze ed in generale più vaste relazioni sul piano sociale, organizzando e ponendo in essere tutte quelle attività che possono essere utili, proficue o vantaggiose per la diffusione, la promozione, la conoscenza e la pratica dello sport velico e della navigazione d’altura.
L’associazione potrà quindi promuovere ed organizzare attività a carattere culturale, periodiche riunioni tra gli associati, spettacoli ed intrattenimenti musicali, viaggi culturali, somministrare bevande ed alimenti, esclusivamente agli associati, ed in genere promuovere qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale.
L’associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti pubblici o privati, potrà svolgere le attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. A tal fine potrà raccogliere contributi pubblicitari, organizzare ogni tipo di manifestazioni e convegni, nonché corsi, singole lezioni tecniche e pratiche o conferenze ed incontri anche a pagamento rivolti a tutti coloro che vogliano avere un 'approccio con il mondo dello sport velico e della navigazione d’altura.
L’associazione potrà organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, nonché corsi di avviamento allo sport, corsi di formazione per operatori sportivi, organizzare manifestazioni sportive, anche in collaborazione con altri soggetti, o partecipare ad eventi sportivi e ricreativi
Qualsiasi iniziativa deve comunque essere organizzata o approvata dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 - ASSOCIATI.
Sono soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche o associazioni ed enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi.
I soci sono di cinque categorie: soci fondatori, soci benemeriti o “skipper”, soci sostenitori o “naviganti”, soci ordinari e soci onorari.
Sono soci fondatori coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo ed hanno contribuito all’avviamento dell'attività dell'Associazione mediante il versamento in denaro fissato nell'atto costitutivo dell'Associazione.
Sono soci benemeriti o più semplicemente “Skipper”, come di seguito verranno definiti in questo atto, coloro che avendo dichiarato la loro abilità e comprovata esperienza alla navigazione d’altura ed alla conduzione di barche a vela da diporto, dietro richiesta del Consiglio Direttivo, si renderanno disponibili a mettere a disposizione dell’Associazione sportiva dilettantistica le proprie conoscenze e/o la propria esperienza per la tenuta di corsi e conferenze e per la conduzione di barche a vela. Gli skipper, qualora armatori, potranno mettere a disposizione dell’Associazione sportiva dilettantistica la propria barca per la conduzione delle crociere d’altura e/o dei corsi organizzati dall’Associazione stessa, contribuendo così fattivamente al raggiungimento dello scopo sociale. Detti soci non sono tenuti al versamento della quota associativa e potranno richiedere all’Associazione il rimborso dei costi e delle spese di manutenzione e di gestione, sostenute e documentate, della propria barca, qualora sia stata messa a disposizione dell’Associazione sportiva dilettantistica per lo svolgimento delle crociere o dei corsi organizzati dall’Associazione stessa.
I soci Skipper hanno diritto di voto in assemblea
Sono soci sostenitori o “naviganti”, come più semplicemente di seguito definiti in questo atto, quei soci che decidono di partecipare attivamente alle attività dell’Associazione sportiva dilettantistica quali le crociere ed i corsi organizzati dall’Associazione stessa, e quindi, in funzione del versamento della quota sociale, che annualmente sarà stabilità dal Consiglio Direttivo, per questa categoria di soci, potranno utilizzare le barche, le attrezzature ed i servizi messi a tale fine a disposizione dell’Associazione stessa. I soci “naviganti” avranno diritto di voto in Assemblea .
Sono soci ordinari tutti coloro che decidono di non partecipare attivamente alle attività dell’Associazione sportiva dilettantistica, quali le crociere ed i corsi organizzati dall’Associazione stessa, e non potranno quindi utilizzare le barche, le attrezzature ed i servizi messi a tale fine a disposizione dell’Associazione ma, in funzione del versamento delle quota sociale che annualmente stabilirà in Consiglio Direttivo per questa categoria di soci, potranno partecipare a tutte le iniziative di carattere sociale, culturale e promozionale che verranno promosse ed organizzate dall’Associazione sportiva dilettantistica. I soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea.
Sono soci onorari coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall'Assemblea dei soci su proposta dei Consiglio Direttivo. Tali soci non sono tenuti al pagamento della quota associativa, possono inoltre partecipare all'assemblea con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Il Consiglio Direttivo può stabilire che, per la partecipazione a singole attività, quali corsi e crociere, organizzate dall'Associazione sportiva dilettantistica, sia stabilito il pagamento di un contributo che i soci tutti sono tenuti singolarmente a versare se e comunque parteciperanno alla suddetta attività, La deliberazione che identificherà le suddette attività ed i relativi contributi dovrà essere pubblicata nell'albo associativo per la relativa pubblicità. I soci sostenitori ed i soci ordinari sono e rimangono soci dell'associazione per il singolo anno di tesseramento e decorso tale termine perdono la qualifica di socio.
Art. 4 - QUOTE ASSOCIATIVE.
L'importo delle quote associative è annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. Le quote sociali possono essere differenziate fra di loro in base alla diversa categoria di socio. Le quote sociali vanno versate all'atto della iscrizione e, in caso di rinnovo, non oltre il termine di scadenza previsto; trascorsa tale data, il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare i soci morosi al versamento delle quote. Coloro che entro il termine di scadenza non abbiano provveduto a mettersi in regola con il pagamento delle quote sociali, decadono da soci.
Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI.
Tutti i soci in regola con le quote sociali hanno diritto di partecipare alle attività ed alle manifestazioni, ai servizi, alle attività ricreative dell'associazione, usufruendo delle strutture predisposte a tali scopi e disponibili, nei limiti della propria appartenenza alle diverse categorie di soci così come individuate all’art. 3 .
Art. 6 - DECADENZA, RECESSO, ESCLUSIONE.
La qualità di socio si perde per decadenza, per recesso in caso di dimissioni volontarie, per esclusione nel caso di radiazione. La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli ovvero abbia mancato ai doveri sociali ovvero abbia compiuto gravi atti di indisciplina o abbia volontariamente danneggiato l'interesse morale o materiale o il prestigio ed il buon nome dell'associazione. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono infliggere le minori misure disciplinari del rimprovero o della sospensione per un anno.
